STATUTO

Indipendenza Disabilità E Autodeterminazione

AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE

STATUTO

SOMMARIO Statuto dell’Associazione denominata “IDEA ODV” sorta in Friuli Venezia Giulia con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti per la Vita Indipendente delle persone con disabilità.

Art. 1) Denominazione e Sede

L’Associazione denominata “IDEA ODV” (di seguito: Associazione), è un Ente del Terzo Settore in base al D.Lgs. 3 luglio 2017 in particolare una ODV (organizzazione di volontariato), è sensibile alla filosofia del movimento internazionale per la Vita Indipendente e ad ENIL (European Network on Independent Living – Rete europea per la Vita Indipendente). L’Associazione aderisce alla Convenzione ONU delle persone con disabilità ratificata dall’ Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.

Tanto l’eliminazione del vecchio acronimo ONLUS quanto l’assunzione della nuova denominazione sociale contenente l’acronimo ODV saranno efficaci rispettivamente alla sospensione e entrata in vigore dei rispettivi registri, e comunque secondo i termini di legge.

L’Associazione “IDEA ODV” ha sede legale a Palmanova in Contrada Garzoni 23-25, e può cambiare il luogo della sede legale con una delibera della Giunta, e può istituire sedi operative ovunque.

Art. 2) Tipologia e Durata

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
  2. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza socio – sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili; in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 5 comma a, interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 , e successive modificazioni; in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 5 comma h, ricerca scientifica di particolare interesse sociale; in base al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 articolo 5 comma i, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
  3. L’Associazione svolge le proprie attività di volontariato prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  4. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
  5. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopi dell’associazione

Gli scopi dell’associazione principalmente sono:

  1. operare affinché l’Assistente Personale e l’Assistenza alla persona, a favore dei singoli disabili, si traducano in realtà. L’Associazione “IDEA ODV” si fonda sulla convinzione che, chiave di volta per una reale Vita Indipendente delle persone non autosufficienti, è la disponibilità per le stesse di giovarsi dell’assistenza di una o più persone, scelte liberamente e gestite direttamente dalla persona con disabilità che le utilizza;
  2. svolgere iniziative di promozione, informazione, formazione e sensibilizzazione per meglio affrontare i problemi legati al raggiungimento di una vita indipendente;
  3. ricercare e diffondere nuove esperienze ed opportunità relative alla Vita Indipendente anche per mezzo di strumenti e reti telematiche, giornale informativo e seminari.
  4. raggiungere le proprie finalità attraverso il coinvolgimento dei soci.

Art. 4) Mezzi per il raggiungimento degli scopi.

L’associazione può raggiungere i propri scopi attraverso le seguenti iniziative:

  1. l’individuazione di contratti e modalità dei rapporti di lavoro per gli assistenti personali tali da garantire che la direzione e la capacità decisionale vengano riservate alla persona con disabilità;
  2. l’offerta al Socio di consulenze sulla gestione degli assistenti personali (legale, amministrativa, previdenziale, ecc.) e su come istruire i propri assistenti personali in relazione alle modalità della propria assistenza;
  3. lo studio e la divulgazione di tutte le tecnologie che possano integrare e sostenere il raggiungimento della Vita Indipendente delle persone con disabilità;
  4. la promozione presso tutti gli enti organismi o Associazioni pubbliche o private di dibattiti e confronti in merito alla risoluzione delle problematiche che impediscono una libera scelta della vita indipendente;
  5. lo studio delle competenze dello Stato e degli Enti Locali, quali organismi preposti all’erogazione dei servizi alla persona; la verifica che questi servizi vengano effettivamente attuati e, nel caso in cui non lo fossero, l’attuazione di efficaci forme di pressione per ottenere la loro attivazione in modo da tutelare il diritto ad una vita indipendente;
  6. la contrapposizione attiva ad ogni ente od organizzazione pubblica e privata di qualsiasi tipo, che proponga od attui provvedimenti che comportino la separazione delle persone con disabilità dalla società o ne rendano più difficile l’autodeterminazione e la scelta di vita indipendente;
  7. la ricerca e l’attivazione di metodi e strumenti che consentano al Socio e all’Associazione di ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione della vita indipendente.

Art. 5) Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione;
  • l’Organo di Controllo;
  • Il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori di Associazione Idea ODV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati.

Art. 6) I Soci sono Soci dell’Associazione “IDEA ODV”

  1. Soci Ordinari
  2. Soci Sostenitori

Art. 7) Soci Ordinari e Soci Sostenitori

Sono considerati Soci Ordinari le persone con disabilità accertata che richiedono l’iscrizione all’associazione “IDEA ODV”. Così come nel movimento femminista si è sempre ritenuto inopportuno e quantomai singolare, essere rappresentate da uomini, così secondo lo stesso criterio le persone disabili di “IDEA ODV”, ritengono di essere le uniche interpreti dei propri bisogni e difficoltà.

Sono considerati Soci Sostenitori le persone, le associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati che contribuiscono finanziariamente o in altro modo agli scopi dell’associazione “IDEA ODV”.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’adesione all’associazione avviene attraverso domanda dell’interessato ed è subordinata all’accoglimento della stessa da parte della Giunta entro novanta giorni dalla ricezione; l’eventuale reiezione deve essere motivata.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I Soci Ordinari devono:

  1. versare la quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea dei Soci;
  2. partecipare, nei modi e nelle forme concordate dall’Assemblea, all’attività e alla gestione associativa per l’attuazione degli scopi sociali.

Al Socio Ordinario sono riservati i seguenti diritti: di voto, di candidarsi alle cariche sociali, di essere convocati per le assemblee e gli incontri, di parola nelle assemblee e negli incontri, di ricevere notizie riguardo a novità di qualsiasi genere sulla Vita Indipendente, di venire informati su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa e di fruire dei servizi e delle prestazioni fornite dall’Associazione.

I Soci Sostenitori devono:

  • versare la quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea dei Soci;
  • partecipare, nei modi e nelle forme concordate dall’Assemblea, all’attività  associativa per l’attuazione degli scopi sociali.

Al Socio Sostenitore sono riservati i seguenti diritti: di voto, di essere convocati per le assemblee e gli incontri, di parola nelle assemblee e negli incontri, di ricevere notizie riguardo a novità di qualsiasi genere sulla vita indipendente, di venire informati su corsi, seminari, convegni, dibattiti ed ogni iniziativa intrapresa e di fruire dei servizi e delle prestazioni fornite dall’Associazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto attivo e passivo i Soci che risultino iscritti da almeno tre mesi.

Ogni Socio, presta la propria opera nei confronti dell’associazione gratuitamente, salvo i rimborsi delle spese documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I volontari che svolgono la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà, in modo non occasionale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, sono iscritti in un apposito registro.

La condizione di Socio è intrasmissibile.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L’appartenenza all’associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

I Soci che lo desiderano possono versare una quota superiore a quella associativa: l’eccedenza viene considerata “Contributo di Solidarietà”.

È facoltà del Socio recedere dall’Associazione “IDEA ODV”. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

I soci hanno diritto ad accedere alla consultazione del libro degli associati e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee entro trenta giorni da formale richiesta scritta inoltrata al Legale Rappresentante.

Art. 8) Esclusione dei Soci

L’esclusione dei soci è deliberata dalla Giunta nei seguenti casi:

  1. non osservanza delle disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti oppure delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  2. danneggiamento in qualunque modo l’Associazione.

Il Socio cui pervenga comunicazione di esclusione può presentare ricorso scritto alla Giunta entro 30 giorni dal giorno del ricevimento. In questo caso la Giunta attiva la procedura di cui all’Art.9.

Una volta divenuta definitiva l’esclusione del socio, l’associazione “IDEA ODV” al fine di salvaguardare la propria immagine ed attività, si riserva di comunicare tale decisione a chiunque ritenga necessario.

Art. 9) Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri viene costituito per decidere su ricorsi presentati da aspiranti Soci cui sia stata respinta la domanda di iscrizione e da Soci cui sia stata comunicato il provvedimento di esclusione.

Il collegio dei Probiviri e costituito da tre membri preferibilmente al di fuori della compagine sociale. Un membro è nominato dal ricorrente; un secondo membro è nominato dalla Giunta; i due membri così nominati provvedono ala scelta del terzo membro che assumerà la carica di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità, sul ricorso presentato.

Una volta assunta la decisione, il Collegio dei Probiviri la comunica alla Giunta e al ricorrente.

Qualora la decisione del Collegio dei Probiviri sia sfavorevole al ricorrente, questi può sottoporre la questione alla successiva Assemblea dei Soci, che delibera in via definitiva, salvo i casi in cui la legge consenta una ulteriore impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria.

Art. 10) Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Associazione “IDEA ODV” è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione “IDEA ODV” sono costituite da:

  • quote associative e contributi versati dai Soci;
  • contributi di solidarietà versati dai Simpatizzanti;
  • contributi e lasciti di persone fisiche e giuridiche, di enti pubblici e privati, comunque denominati;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11) Esercizio Sociale e Bilancio

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2.

Art. 12) Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

Le delibere delle assemblee devono essere verbalizzate a cura del segretario della Assemblea. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell’Assemblea.

I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:

  1. l’elezione del presidente dell’Assemblea, il quale nomina il segretario;
  2. l’approvazione del regolamento dell’Assemblea e l’ordine del giorno;
  3. discutere e deliberare sulla relazione consuntiva e sul bilancio consuntivo;
  4. discutere e deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo;
  5. discutere e deliberare le direttive per la Giunta;
  6. determinare la quota annuale associativa dovuta dai Soci.
  7. eleggere o revocare, a scrutinio segreto, la Giunta;
  8. eleggere o revocare, a scrutinio segreto, l’Organo di Controllo;
  9. deliberare su eventuali ricorsi secondo quanto indicato nell’art.8.;
  10. di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  11. deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  12. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  13. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Costituiscono l’O.d.G. dell’Assemblea ordinaria o straordinaria:

  1. argomenti approvati dalla Giunta con maggioranza assoluta;
  2. argomenti proposti almeno da un decimo dai soci;
  3. argomenti approvati dai presenti in Assemblea, anche su proposta dei singoli partecipanti.

Qualora l’O.d.G. preveda proposte di modifica dello Statuto, l’Assemblea è convocata in forma straordinaria In tal caso è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art. 13) Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per le deliberazioni sui bilanci.

L’Assemblea è convocata dal Rappresentante Legale.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

La convocazione dell’Assemblea deve essere fatte con lettera spedita ai Soci e Simpatizzanti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

L’assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta della maggioranza dell’Organo di Controllo o quando un quinto dei Soci ne faccia richiesta motivata alla Giunta .

La Giunta predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea nel quale devono essere riportati anche gli argomenti da un’eventuale richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

L’Assemblea deve essere convocata per le delibere che riguardino le modifiche dello statuto. In tal caso è richieste la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarte dei Soci.

Art. 14) Organo di amministrazione

  1. L’Associazione “IDEA ODV” è amministrata da un Organo di Amministrazione formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.
  2. Qualora nel corso del mandato uno o più dei componenti la Giunta si dimetta o decada o venga escluso, la composizione della Giunta può essere completata mediante la cooptazione da parte dei componenti in carica di uno o più Soci che siano eleggibili.
  3. La Giunta si autoconvoca su iniziativa del Rappresentante Legale, del Tesoriere o della maggioranza dei componenti.
  4. L’ Organo di Amministrazione è considerato riunito anche se i suoi componenti sono collegati attraverso sistemi di comunicazione telematici a maggioranza degli stessi.
  5. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 15) Funzioni dell’Organo di Amministrazione

La Giunta svolge funzioni di coordinamento per la gestione fattiva dell’Associazione “IDEA ODV “, ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all’Assemblea.

Compiti della Giunta sono:

  1. nominare, tra i suoi componenti, il Rappresentante Legale dell’Associazione “IDEA ODV”, con poteri di firma e di rappresentanza in ogni ambito, anche giudiziale;
  2. nominare, tra i suoi componenti, il Tesoriere, che ha poteri di firma sui movimenti economici e provvede ai pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione e presentazione del bilancio;
  3. nominare, tra i suoi componenti, il segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni della Giunta;
  4. organizzare e convocare l’Organo di Amministrazione, tenendo conto delle loro esigenze, determinando la sede della riunione al fine di favorire di volta in volta i Soci che risiedono in ogni parte della Regione;
  5. effettuare l’aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, l’aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, l’aggiornamento e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Organo di Amministrazione, la tenuta del libro delle adunanze.
  6. attuare le delibere dell’Assemblea dei Soci;
  7. raccogliere informazioni sulla Vita Indipendente nelle varie realtà locali ed internazionali e diffonderle ai soci;
  8. deliberare finanziamenti per singole iniziative, ottemperando alle direttive dell’Assemblea dei Soci;
  9. consegnare copia dell’elenco dei Soci ad ogni Socio che ne faccia motivata richiesta scritta; dall’elenco saranno esclusi i Soci che chiedano la riservatezza;
  10. valutare le richieste di iscrizione all’Associazione, ed eventualmente respingerle dandone comunicazione motivata all’interessato. L’aspirante Socio può presentare ricorso presso l’ Organo di Amministrazione, che attiva la procedura descritta nell’articolo 9;
  11. accettare o rifiutare i contributi di solidarietà, dandone comunicazione all’interessato;
  12. deliberare sulla esclusione di un Socio, secondo le modalità previste nell’art.8.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16) Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.

Art. 17) Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 18) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’Assemblea dei Soci, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione “IDEA ODV” e nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri secondo le modalità di cui all’art. 27 del c.c.

I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, conformi allo spirito ed agli scopi dell’Associazione “IDEA ODV”, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19) Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.